Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 108
Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
In caso di soppressione di Università o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facoltà o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli , (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-108