Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 112
Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 9 ago 1950
Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalità e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facoltà o Scuole competenti approvata dal senato accademico.
La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Università o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione è quella indicata nell', comma terzo.
Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
a) a liberi docenti della materia o di materie affini;
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
c) a professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.
Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.
Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facoltà o Scuola, senza retribuzione, è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, semprechè la Facoltà o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.
Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.
L'incarico può essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, come modificato dalla L. 4 luglio 1950, n. 498, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-112