Testo unico›Capo IV
Art. 57
Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
In vigore dal 22 dic 1933
Nulla è innovato per tutto ciò che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto è disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.
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