Testo unico›Capo IV
Art. 56
Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 22 dic 1933
Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato.
Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-56