Art. 91 · Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo ISez. II

Art. 91

148 / 334

Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-91