Testo unicoCapo IV

Art. 49

In vigore dal 22 dic 1933
Gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.
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