Testo unico›Capo IV
Art. 45
Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 14, commi 1°, 5°, 6° e 7°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Università e Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli - dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.
I contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle Regie Università o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Università o dell'Istituto superiore interessato.
Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Università o dell'Istituto superiore interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-45