Testo unicoCapo ISez. III

Art. 152

Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, commi 1° a 4, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812;.

In vigore dal 27 gen 1952
(, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , commi 1° a 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - , commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per i Corsi di cui al comma terzo dell' le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti. Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Università o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Università o Istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario. Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Università o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951, N. 1551. Non è consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli .

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-152

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