Testo unicoCapo ISez. III

Art. 155

Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105.

In vigore dal 22 dic 1933
Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell', sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.
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