Testo unicoCapo ISez. III

Art. 157

Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119.

In vigore dal 22 dic 1933
Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o Scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facoltà o Scuola cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università, la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce.
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