Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 157
Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o Scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facoltà o Scuola cui hanno fatto passaggio.
Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università, la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-157