Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 154
Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopra tasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.
La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-154