Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 151
Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facoltà e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.
Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell' e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Università o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
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