Testo unicoCapo ISez. III

Art. 145

Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Salvo il disposto degli , lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati. Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.
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