Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 145
Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Salvo il disposto degli , lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati.
Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-145