Testo unico›Capo II
Art. 133
Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-133