Art. 136 · Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo II

Art. 136

193 / 334

Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non può essere superiore a quello dei medesimi. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-136