Testo unicoCapo II

Art. 126

Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n..2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 2 dic 1934
Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni; 3° la revoca dell'abilitazione. Per le cause indicate nell' si applica la censura; per quelle indicate nell' si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 e 3. La censura è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente. Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il rettore o direttore può ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare. Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito. Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facoltà di cui all'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-126

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