Testo unicoCapo II

Art. 121

Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.
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