Trattato

Art. 21

In vigore dal 14 gen 1933
Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto Membri della Società delle Nazioni, nè limita, in alcun modo, le attribuzioni e la competenza della Società delle Nazioni. Resta nondimeno inteso elle ogni controversia fra le Parti contraenti dovrà essere sottomessa alla procedura di cui all' del presente Trattato, prima di essere deferita al Consiglio della Società delle Nazioni, secondo l' dell'atto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-21

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