Trattato
Art. 17
In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, uno speciale compromesso, i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione; in caso di disaccordo, ciascuna Parte potrà portare la controversia direttamente innanzi alla Corte mediante ricorso.
La Corte è sola competente ad interpretare il compromesso in ogni sua parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-17