Trattato

Art. 17

In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, uno speciale compromesso, i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione; in caso di disaccordo, ciascuna Parte potrà portare la controversia direttamente innanzi alla Corte mediante ricorso. La Corte è sola competente ad interpretare il compromesso in ogni sua parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-17

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