Trattato

Art. 12

In vigore dal 14 gen 1933
La Commissione presenterà la sua relazione entro sei mesi dal giorno della sua prima riunione, a meno che le Parti contraenti non concordino di prorogare detto termine. A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare della relazione. La relazione della Commissione sia rispetto alla constatazione dei fatti, sia rispetto alle questioni di diritto, non avrà carattere di decisione definitiva obbligatoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-12

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