Trattato
Art. 10
In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti si obbligano a facilitare nella più larga misura i lavori della Commissione, ed, in particolare, ad usare tutti i mezzi a loro disposizione, secondo la rispettiva legislazione interna, per darle la possibilità di interrogare sul loro territorio testimoni, di valersi di periti e di procedere a sopraluoghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-10