Trattato

Art. 7

In vigore dal 14 gen 1933
Il procedimento davanti alla Commissione si svolgerà in contraddittorio. La Commissione stabilirà la procedura di conciliazione tenendo conto, salvo decisione contraria presa all'unanimità, delle clausole contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-7

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