Trattato

Art. 4

In vigore dal 14 gen 1933
Qualora entro tre mesi dalla domanda di una delle Parti di sottomettere la controversia al procedimento di conciliazione, non siasi raggiunto l'accordo sui membri da designarsi in comune, si procederà alla loro nomina conformemente all'art. 45 della Convenzione dell'Aja del 14 ottobre 1907 relativa al pacifico regolamento dei conflitti internazionali. Analogamente si provvederà, per la sostituzione d'uno dei detti membri ove questa non abbia luogo entro tre mesi dalla vacanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-4

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