Trattato

Art. 1

In vigore dal 14 gen 1933
Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia. Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica di Colombia, animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli d'amicizia che uniscono l'Italia e la Colombia e dai sentimenti di cordialità che caratterizzano i loro reciproci rapporti, hanno deciso di concludere un trattato per il regolamento amichevole delle controversie che potrebbero sorgere fra i due Paesi e a questo scopo hanno nominato loro Plenipotenziari: Sua Maestà il Re d'Italia: Il signor MARIO PORTA, Cavaliere del Suo Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo Incaricato d'affari presso il Governo della Repubblica di Colombia; Il Presidente della Repubblica di Colombia: Il signor ROBERTO URDANETA ARBELAEZ, Ministro degli affari esteri; i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni: . Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie di qualsiasi natura che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica entro un congruo termine. Qualora la procedura di conciliazione fallisse, si farà luogo al regolamento giudiziario, conformemente agli e seguenti del presente Trattato. Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-1

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Art. 1 Esecuzione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Bogota' fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia il 18 marzo 1932. — Testo vigente | Portale Normativo