Trattato

Art. 3

In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione di Conciliazione composta di cinque membri, ogni volta che sarà necessario conformemente all'. Le Parti contraenti nomineranno ciascuna a loro scelta uno dei membri e designeranno gli altri tre di comune accordo. I cinque membri non dovranno essere cittadini dell'una o dell'altra, delle Parti contraenti, nè avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio. Il presidente sarà, di comune accordo, nominato dalle Parti contraenti fra i membri designati in comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo