Trattato
Art. 3
In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione di Conciliazione composta di cinque membri, ogni volta che sarà necessario conformemente all'.
Le Parti contraenti nomineranno ciascuna a loro scelta uno dei membri e designeranno gli altri tre di comune accordo. I cinque membri non dovranno essere cittadini dell'una o dell'altra, delle Parti contraenti, nè avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Il presidente sarà, di comune accordo, nominato dalle Parti contraenti fra i membri designati in comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-3