Trattato
Art. 2
In vigore dal 14 gen 1933
In caso di controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, sia di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, la Parte contro la quale viene avanzato reclamo potrà opporsi a che la controversia stessa sia sottoposta alla procedura di conciliazione e, se del caso, ad un regolamento giudiziario prima che sia intervenuta una decisione definitiva da parte di dette autorità.
Intervenuta siffatta decisione, la Parte potrà ricorrere alle procedure previste nel presente Trattato soltanto ove ritenga trattarsi di un caso di denegata giustizia ed allora dovrà notificare all'altra Parte tale sua intenzione entro il termine di un anno dalla decisione stessa.
In caso di ricorso alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, ove questa dichiari che la decisione costituisca un caso di denegata giustizia e il diritto costituzionale della Parte la cui autorità ha emesso la decisione non permetta o permetta solo imperfettamente l'annullamento in via amministrativa delle conseguenze della decisione stessa, sarà accordata alla Parte lesa una equa soddisfazione d'altro ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-2