Trattato
Art. 5
In vigore dal 14 gen 1933
La Commissione di Conciliazione avrà il compito di facilitare la soluzione delle controversie, chiarendo, mediante esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte dirette al regolamento della contestazione.
La Commissione sarà, investita della controversia mediante richiesta indirizzata al presidente dalle due Parti o da una di esse.
Nel caso in cui la richiesta sia fatta da una sola delle Parti, essa sarà senza indugio comunicata dalla Commissione all'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-5