Trattato
Art. 9
In vigore dal 14 gen 1933
Le Parti contraenti avranno diritto di nominare agenti speciali, che le rappresentino presso la Commissione. Questi agiranno, nello stesso tempo, da intermediari tra esse e la Commissione, e potranno presentare a questa gli atti e le memorie che le Parti riterranno utili alla discussione.
Le Parti potranno inoltre farsi assistere da consulenti o da periti da esse nominati e chiedere che siano sentite le persone la cui testimonianza ritengano utile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-9