Trattato
Art. 13
In vigore dal 14 gen 1933
La Commissione di Conciliazione fisserà il termine, in ogni caso non superiore a quattro mesi, entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi sulle sue proposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-13