Trattato
Art. 15
In vigore dal 14 gen 1933
La relazione della Commissione non potrà essere pubblicata da una delle due Parti senza il consenso dell'altra prima della definizione della controversia.
Tuttavia la Commissione, per speciali motivi, potrà ordinare la pubblicazione immediata del rapporto senza il consenso preventivo delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-15