Trattato

Art. 19

In vigore dal 14 gen 1933
Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria, le Parti contraenti devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione, o l'esecuzione della decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-19

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