Trattato

Art. 24

In vigore dal 14 gen 1933
Questo Trattato dovrà essere ratificato. I documenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile. Il presente Trattato entrerà in vigore appena avvenuto lo scambio delle ratifiche. Esso avrà la durata di dieci anni, a partire dalla data in cui entrerà in vigore. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo ter mine, resterà in vigore per altri cinque anni e così di seguito per l'avvenire. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Bogotà, il diciotto marzo mille novecento trenta due. Anno X E. F. MARIO PORTA ROBERTO URDANETA ARBELAEZ Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: SUVICH.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-24

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