Trattato
Art. 24
In vigore dal 14 gen 1933
Questo Trattato dovrà essere ratificato. I documenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.
Il presente Trattato entrerà in vigore appena avvenuto lo scambio delle ratifiche. Esso avrà la durata di dieci anni, a partire dalla data in cui entrerà in vigore. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo ter mine, resterà in vigore per altri cinque anni e così di seguito per l'avvenire.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatto a Bogotà, il diciotto marzo mille novecento trenta due. Anno X E. F.
MARIO PORTA ROBERTO URDANETA ARBELAEZ
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-24