Art. 2
In vigore dal 14 gen 1933
Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DE FRANCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 327, foglio 125. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-rd-2