Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 gen 1933
Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - DE FRANCISCI. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 327, foglio 125. - MANCINI.
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