Trattato
Art. 22
In vigore dal 14 gen 1933
I procedimenti di conciliazione o di regolamento giudiziario in corso alla scadenza del presente Trattato continueranno ad essere regolati dalle disposizioni di esso, salvo che le Parti contraenti abbiano convenuto diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-22