Trattato
Art. 20
In vigore dal 14 gen 1933
Le contestazioni relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato saranno, salvo accordo in con trario, sottomesse direttamente alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale per mezzo di semplice richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-20