Trattato
Art. 18
In vigore dal 14 gen 1933
La decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti.
Le difficoltà che potranno sorgere dalla sua interpretazione saranno risolte dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale di cui ognuna delle due Parti potrà domandare l'intervento per mezzo di semplice richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-18