Trattato
Art. 16
In vigore dal 14 gen 1933
Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione, oppure non si pronuncia entro il termine fissato nella relazione, ciascuna di esse può richiedere che la controversia sia sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale.
Qualora, secondo il parere della Corte, la controversia non abbia carattere giuridico, le Parti convengono che sarà decisa ex aequo et bono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-16