Trattato
Art. 14
In vigore dal 14 gen 1933
Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di Conciliazione riceveranno un'indennità, l'ammontare della quale sarà stabilito dalle Parti contraenti.
Ognuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una metà delle spese della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-14