Trattato

Art. 14

In vigore dal 14 gen 1933
Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di Conciliazione riceveranno un'indennità, l'ammontare della quale sarà stabilito dalle Parti contraenti. Ognuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una metà delle spese della Commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-01;1639#art-t-14

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