Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 27

(Art. 26 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-27

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