Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 29

(Art. 28 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-29

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