Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 34

(Art. 33 T. U. 1926).

In vigore dal 14 set 2018
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all', l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo