Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 32
(Art. 31 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le licenze di cui agli non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Storico versioni
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