Art. 32 · (Art. 31 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 32

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(Art. 31 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le licenze di cui agli non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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