Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 31
(Art. 30 T. U. 1926).
In vigore dal 14 set 2018
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall', non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all', primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all', comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all', è immediatamente annotata nel medesimo registro.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-31