Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 30
(Art. 29 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-30