Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 25
(Art. 24 T. U. 1926).
In vigore dal 24 mar 1957
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 18 marzo 1957, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1957, n. 77) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-25