Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 20
(Art. 19 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-20