Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 22
(Art. 21 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-22