ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo IArt. 19 Abrogato(Art. 18 T. U. 1926).In vigore dal 6 mag 1975Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110Storico versioni· 1 modificazioneLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-19